Fauna selvatica: il TAR blocca il piano del Governo che facilitava le uccisioni
Accogliendo il ricorso delle associazioni animaliste il il TAR del Lazio ha annullato tre punti cardine del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
Alcune delle principali sigle dell’associazionismo animalista italiano – LAV, ENPA, WWF Italia, LIPU, OIPA, LEIDAA e LNDC Animal Protection – annunciamo un’importante vittoria giudiziaria. Pochi giorni fa infatti, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso che le associazioni hanno presentato contro il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica presentato dal Governo che, come fa notare la LAV in un comunicato, “conteneva previsioni che avrebbero aperto la strada ad uccisioni generalizzate e all’uso di strumenti non selettivi”.
In particolare, il tribunale amministrativo ha bocciato tre punti chiave del provvedimento. Il primo prevedeva l’equiparazione delle specie parautoctone – come sono convenzionalmente definite quelle non originarie di una determinata area, ma introdotte dall’essere umano e naturalizzate nell’arco degli ultimi 500 anni – a quelle esotiche invasive e impediva il ricorso a metodi alternativi per la loro gestione, autorizzandone di fatto l’uccisione con ogni mezzo, compresi metodi particolarmente cruenti. Come fa notare il WWF, questo passaggio contravveniva dall’articolo 21 della Legge 157/1992 e la normativa europea sulla gestione della fauna selvatica.
Il secondo principio cardine del piano fortemente voluto dal Ministro Francesco Lollobrigida riguardava l’esclusione generalizzata dei principali divieti di tutela faunistica previsti dalle leggi nazionali ed europee che il Piano aveva indebitamente disattivato per le attività di controllo. Il TAR ha invece specificato che “l’eventuale cattura e abbattimento delle specie protette devono comunque essere perseguiti nel rispetto delle direttive comunitarie poste a tutela della fauna“.
Il terzo punto su cui è intervenuto il TAR riguarda l’autonomia degli enti parco: è stata infatti dichiarata illegittima la possibilità per le Regioni di commissariare gli Enti parco regionali se non applicavano il Piano per la gestione e il contenimento della fauna selvatica entro sei mesi: misura priva di base legislativa e lesiva dell’autonomia dei parchi. Anche in questo caso, come rivendica la LAV, “questa sentenza ristabilisce la centralità del diritto europeo, della selettività, della prevenzione e del ruolo degli Enti parco”.
Come ricordano le associazioni inoltre, l’Italia è già stata oggetto di una procedura l’infrazione aperta nel 2023 sul tema della gestione della fauna selvatica: “È una vittoria per la fauna selvatica, per la scienza e per la legalità e una sconfitta per le politiche antiscientifiche alla base delle forzature che hanno caratterizzato l’azione del Governo e del Parlamento”, precisano, concludendo che “il TAR ha detto chiaramente che non è possibile derogare senza limiti alla tutela della biodiversità”.
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