18 Febbraio 2026 | Tempo lettura: 8 minuti

Il DDL Bongiorno e il diritto che considera il corpo delle donne disponibile fino a prova contraria

Il DDL Bongiorno sul 41-bis sessuale suscita critiche perché sposta l’attenzione dal consenso alla necessità di manifestare dissenso. Ce ne parla la giurista femminista Sara Cucaru.

Autore: Redazione Sardegna che Cambia
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Il dibattito sulla riforma dell’articolo 609-bis del codice penale viene spesso presentato come una disputa lessicale: consenso o dissenso, “sì” o “no”. In realtà ciò che è in gioco è la struttura stessa del reato di violenza sessuale e, con essa, il modo in cui l’ordinamento giuridico riconosce e tutela l’autodeterminazione sessuale. Il confronto tra il testo vigente, la proposta approvata alla Camera dei deputati (atto n. 1693-A) e il testo adottato in Commissione Giustizia al Senato, comunemente definito “DDL Bongiorno”, rivela tre modelli differenti di tutela penale, ciascuno portatore di una specifica visione della sessualità, della libertà e della responsabilità.

L’attuale formulazione dell’art. 609-bis c.p., frutto della riforma del 1996, ha segnato un passaggio storico fondamentale: lo spostamento della violenza sessuale dai delitti contro la moralità pubblica a quelli contro la persona. Tuttavia la struttura della fattispecie resta ancorata a un paradigma preciso: la centralità della violenza nella minaccia e nell’abuso. Il reato si configura quando l’atto sessuale è ottenuto mediante violenza o minaccia, abuso di autorità oppure attraverso induzione fondata su inferiorità fisica o psichica o mediante sostituzione di persona.

In questo impianto, il consenso della persona offesa non è un elemento costitutivo espresso, ma una variabile che emerge solo indirettamente, quale conseguenza dell’accertamento della coercizione. Il limite di questo modello è ormai evidente: molte forme di violenza sessuale, soprattutto quelle che si consumano in contesti relazionali o privi di aggressività manifesta, faticano a essere riconosciute giuridicamente non perché manchi la lesione dell’autodeterminazione, ma perché manca una coercizione “tipica” così come tradizionalmente intesa.

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Il testo base del DDL Bongiorno è proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno

L’assenza di consenso libero e attuale

La proposta approvata alla Camera – all’unanimità, è bene ricordarlo – introduce una svolta concettuale significativa, ridefinendo la violenza sessuale come il compimento di atti sessuali in assenza di consenso libero e attuale. Il consenso diventa il perno della fattispecie, non come formalismo contrattuale, ma come espressione della libertà sessuale. L’aggettivazione “libero e attuale” serve a escludere il consenso viziato, presunto o non riferito allo specifico atto e momento. Questo modello sposta l’asse dell’illecito dalla modalità dell’azione alla legittimità della relazione sessuale: ciò che rileva non è quanto sia stata violenta la condotta, ma se l’atto fosse effettivamente voluto da entrambe le parti.

In tal senso, la violenza sessuale viene qualificata come una violazione dell’autodeterminazione, prima ancora che come un’aggressione fisica. Le criticità esistono, soprattutto sul piano probatorio, ma il modello del consenso appare quello maggiormente coerente con l’art. 36 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di fondare la definizione di stupro sull’assenza di consenso volontario. Il testo adottato in Commissione Giustizia al Senato, spesso indicato come “DDL Bongiorno”, sceglie una strada diversa.

La violenza sessuale viene definita come il compimento di atti sessuali contro la volontà della persona, precisando che tale volontà contraria può essere ricostruita alla luce del contesto e includendo ipotesi come l’atto compiuto a sorpresa o approfittando dell’impossibilità di manifestare dissenso. Formalmente, il testo tenta di intercettare fenomeni reali come il freezing o la paralisi da shock. Tuttavia, l’impianto resta fondato sul dissenso, non sull’assenza di consenso. La differenza non è meramente terminologica: il modello del dissenso ricostruisce l’illecito a partire da un “no”, espresso o implicito, mentre il modello del consenso parte da una domanda diversa e più radicale: c’era un sì libero?

Questo slittamento ha conseguenze profonde perché riporta al centro del giudizio la manifestazione della contrarietà anziché la legittimità dell’azione. Il confronto tra i tre modelli mostra che la riforma dell’art. 609-bis non riguarda soltanto la tecnica legislativa, ma la cultura giuridica che si intende promuovere. Il modello vigente tutela prevalentemente dall’aggressione violenta. Il modello del consenso tutela l’autodeterminazione sessuale. Il modello del dissenso tutela dalla sopraffazione contro una volontà contraria riconoscibile. Non si tratta di alternative equivalenti: ciascun modello produce effetti diversi nei tribunali, nella formazione degli operatori e nella percezione sociale della violenza sessuale.

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Foto diffusa dal CAV Onda Rosa di Nuoro legata alla protesta contro il DDL Bongiorno

La critica femminista al modello del DDL Bongiorno

Il femminismo giuridico ha da tempo mostrato come il dissenso non sia una categoria neutra. Dire “no” è un atto situato, che dipende da rapporti di potere, contesti relazionali, condizioni emotive e materiali. Molte donne non sono messe nelle condizioni di opporsi: il silenzio, l’immobilità o l’acquiescenza apparente sono spesso risposte di sopravvivenza, non segnali di volontà. Il modello del dissenso, anche quando ammette che esso possa essere implicito o ricostruito, continua a presupporre una sessualità in cui l’accesso al corpo altrui è lecito finché non viene negato. Si tratta di un paradigma storicamente maschile, in cui la responsabilità dell’interruzione ricade su chi subisce.

La critica femminista al modello del dissenso – qua il comunicato dei CAV femministi e transfemministi sardi – può essere chiarita attraverso un paragone che il diritto conosce bene: l’accesso alla proprietà privata. Nel nostro ordinamento, l’ingresso legittimo in uno spazio privato non si fonda sull’assenza di opposizione, ma sulla presenza di un titolo di legittimazione. Nessuno entra lecitamente in una casa perché il proprietario non ha detto “no”. Si entra perché c’è un consenso espresso, un’autorizzazione, un diritto che legittima quell’accesso. In mancanza di tale titolo, l’ingresso è illecito, indipendentemente dalla reazione del proprietario.

Se una persona entra in un’abitazione senza permesso, approfittando dell’assenza di chi vi abita, cogliendolo di sorpresa o mentre non è in grado di reagire, il diritto non si chiede perché il proprietario non abbia manifestato dissenso. Accerta, semplicemente, l’assenza di consenso. Il dissenso, in questo schema, è giuridicamente irrilevante. Applicare alla violenza sessuale un modello fondato sul dissenso significa introdurre una logica che il diritto rifiuta altrove: quella secondo cui l’accesso è lecito finché non viene negato. Nel paradigma della proprietà, lo spazio è presuntivamente inviolabile; nel paradigma del dissenso, il corpo diventa invece presuntivamente accessibile.

Ciascun modello produce effetti diversi nei tribunali, nella formazione degli operatori e nella percezione sociale della violenza sessuale

Il consenso, anche qui, funziona come titolo: non formalistico, non contrattuale, ma giuridicamente abilitante. Pretendere il dissenso anziché il consenso equivale a stabilire una gerarchia implicita ma chiarissima, in cui i beni godono di una tutela più rigorosa dei corpi. Non è una necessità tecnica, ma una scelta culturale, che i femminismi rifiutano perché perpetua l’idea che la responsabilità dell’inviolabilità ricada su chi subisce. I correttivi introdotti dal testo – sorpresa, impossibilità di manifestare dissenso – non risolvono il problema di fondo.

Dal punto di vista femminista, il nodo centrale è l’onere simbolico della spiegazione. Nel modello del dissenso, l’attenzione processuale tende comunque a concentrarsi sulla persona offesa: cosa ha fatto, come ha reagito, perché non si è opposta. Nel modello del consenso, invece, la responsabilità si sposta sull’agente: su quali basi ha ritenuto legittimo l’atto? Quale consenso concreto ha raccolto? Per questo la mobilitazione femminista contro il DDL Bongiorno è così netta.

Non si tratta di invocare un diritto penale più punitivo, ma di rifiutare una costruzione normativa che rischia di riprodurre stereotipi già noti, proprio nel momento in cui si tenta di riconoscere la violenza sessuale come violazione dell’autodeterminazione. E di alimentare, ancora una volta, la violenza secondaria ai danni della vittima, di cui tanto si parla ma che non viene davvero considerata né in questo frangente né in altri contesti.

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Foto diffusa da Non una di meno Cagliari sulla protesta contro il DDL Bongiorno

Per un diritto che pretenda consenso

La riforma dell’art. 609-bis non è una questione di parole, ma di modello di civiltà giuridica. Scegliere tra consenso e dissenso significa decidere se il diritto penale debba limitarsi a reprimere la sopraffazione visibile o se debba riconoscere che la libertà sessuale esiste solo quando è voluta, libera e condivisa. Il conflitto attuale non è un incidente del dibattito pubblico, ma il segno di una frattura profonda: tra un diritto che continua a chiedere alle vittime di spiegarsi e uno che, finalmente, potrebbe iniziare a interrogare le pretese di accesso ai corpi altrui. Il problema non è se una donna abbia detto “no”. Il problema è perché il diritto continui a considerare il suo corpo disponibile fino a prova contraria.

Un ordinamento che fonda la violenza sessuale sul dissenso chiede ancora alle donne di difendersi, di opporsi, di reagire, anche quando il corpo si immobilizza, anche quando la paura paralizza, anche quando l’unica strategia possibile è sopravvivere. È un diritto che guarda la violenza dal punto di vista di chi agisce, non di chi la subisce. Un diritto che misura il dissenso invece di pretendere il consenso non tutela la libertà sessuale: tutela l’accesso ai corpi. È la continuità giuridica di una cultura che considera le donne disponibili fino a prova contraria. E ogni volta che una norma chiede perché non hai detto no, ha già deciso chi deve giustificarsi e chi invece può continuare a non farsi domande.

Sara Cucaru è giurista, femminista e attivista. Ha fondato il collettivo transfemminista di Olbia Strasura e si batte ogni giorno contro la violenza economica, che studia e affronta anche nel lavoro di consulente del credito.