Divieto di caccia sui terreni privati: il Consiglio di Stato apre alle richieste per motivi etici
Una sentenza del Consiglio di Stato impone alle Regioni di valutare anche motivazioni etiche per escludere un fondo dai piani venatori.
In Italia la caccia può svolgersi anche su terreni privati senza il consenso del proprietario, in virtù dell’articolo 842 del codice civile e della programmazione faunistico-venatoria regionale. La legge quadro sulla caccia (157/1992) prevede però una via d’uscita: il proprietario o conduttore può chiedere che il proprio fondo venga sottratto alla gestione programmata, tramite un’istanza motivata. Fin qui le istanze che adducevano motivazioni etiche venivano scartate a priori, ma qualcosa potrebbe cambiare.
Il caso che ha portato al recente cambiamento nasce a Riolo Terme (Ravenna). Nel dicembre 2018 una proprietaria ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di escludere i suoi fondi dall’attività venatoria invocando ragioni etiche e l’obiezione di coscienza: non voleva che sul suo terreno si cacciassero e uccidessero animali selvatici.
La Regione respinse la domanda nel 2019 con una motivazione articolata: da un lato sostenne che il fondo non presentava colture “ad alta specializzazione” (una delle condizioni spesso richiamate nelle procedure regionali) e che non erano state dimostrate specifiche vulnerabilità delle colture; dall’altro affermò che la motivazione etica non rientrava tra quelle ammissibili secondo la disciplina regionale (Delibera di Giunta 1869/2018).
A ciò aggiunse un argomento di pianificazione: l’esclusione avrebbe ostacolato la gestione faunistico-venatoria perché l’area sarebbe “vocata” alla presenza di ungulati, con l’esigenza di un controllo continuativo per limitare danni alle coltivazioni circostanti.
La proprietaria del terreno ha a quel punto fatto ricorso al TAR Emilia-Romagna, che lo ha a sua volta rigettato, con sentenza pubblicata nel maggio 2024, ritenendo legittimo l’impianto seguito dall’amministrazione regionale e, in sostanza, non accogliendo l’idea che l’obiezione di coscienza, da sola, imponesse l’accoglimento della richiesta in base alla normativa invocata.
La svolta arriva ora dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 895/2026 del 29 gennaio 2026. I giudici hanno annullato le decisioni precedenti affermando un principio destinato a incidere sulle prassi regionali: le Regioni non possono fissare elenchi chiusi di motivazioni “valide” che escludano a priori le richieste fondate su ragioni etiche o morali. Se l’amministrazione intende negare l’esclusione, deve motivare in modo puntuale e concreto l’incompatibilità con gli obiettivi della pianificazione venatoria, basandosi su elementi verificabili e non su formule generiche.
Questo non significa che la caccia venga automaticamente vietata sul terreno della ricorrente, né che il diritto di proprietà prevalga sempre sulla programmazione. La conseguenza immediata è solo procedurale: la Regione dovrà riesaminare l’istanza nel merito, senza respingerla solo perché “etica” e senza limitarsi a richiamare criteri prefissati. Tuttavia la sentenza apre uno spazio in cui diventa possibile far valere la propria sensibilità ed etica personale dentro le regole esistenti.
In altre parole, da oggi sappiamo che l’istanza per chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno può essere costruita anche su motivazioni etiche, ma dovrà essere documentata e coerente, mentre l’ente pubblico dovrà rispondere con motivazioni specifiche, soprattutto quando invoca esigenze di pianificazione. Questo precedente potrebbe spingere altre persone a presentare richieste simili e le Regioni a rivedere criteri e istruttorie, con un confronto che toccherà anche temi di convivenza territoriale, danni agricoli e gestione non cruenta della fauna.





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