Un tribunale in Abruzzo ha detto che si può vietare la caccia sul proprio terreno per motivi etici
Il TAR di Pescara ha stabilito che la contrarietà morale alla caccia è un motivo valido per chiedere il divieto venatorio sul proprio fondo. Le regioni non possono più dire no senza motivare nel merito.
Ci sono voluti cinque anni di ricorsi e due passaggi davanti al TAR. Alla fine, però, la sentenza è arrivata. Una donna abruzzese è riuscita a ottenere il riconoscimento del diritto a impedire ai cacciatori di entrare nel suo terreno privato, appellandosi non a ragioni agricole o tecniche, ma a una convinzione morale. Con la sentenza n. 254/2026, il TAR di Pescara ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici, e che la Regione può respingere la domanda solo dimostrando in modo oggettivo che la sottrazione di quel terreno impedisce il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio.
Per capire la portata di questa sentenza, bisogna partire da lontano. L’articolo 842 del codice civile rappresenta un’anomalia giuridica pressoché unica in Europa: una sostanziale rinuncia al diritto della proprietà privata di fronte alla concessione di esercitare la caccia. Quell’articolo risale al 1942, al codice civile varato durante il regime fascista, e stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per la caccia, a meno che il terreno sia fisicamente chiuso con muro o rete alta almeno 1,20 metri, oppure delimitato da un corso d’acqua di dimensioni precise. Barriere fisiche costose, spesso impraticabili, che di fatto rendono la norma inapplicabile per la grande maggioranza dei proprietari.
Il paradosso è evidente: lo stesso diritto alla proprietà privata rimane completamente garantito di fronte a chi mette in atto ogni altra azione, mentre per la sola caccia viene meno. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sancito che, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l’interesse primario da tutelare si individua nel diritto di ogni cittadino a usufruire delle proprie proprietà. Eppure la norma è rimasta intatta, e le richieste di abrogazione — incluse petizioni popolari e proposte di referendum — non hanno mai trovato accoglimento in Parlamento.
Nel 2021, durante l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale, decine di proprietari abruzzesi, rispondendo a un appello della Stazione Ornitologica Abruzzese e di altre associazioni, avevano chiesto alla Regione Abruzzo di vietare l’accesso dei cacciatori ai propri fondi. Quasi tutte le richieste vennero respinte attraverso un’interpretazione restrittiva della legge, affermando che in Abruzzo si era già superato il 30% di territorio protetto, soglia che secondo gli uffici regionali doveva essere considerata inderogabile.
Una di quelle proprietarie non si è fermata. Sostenuta dalla Stazione Ornitologica Abruzzese e dai suoi avvocati, ha portato avanti il ricorso. Nel 2021 una prima decisione del TAR aveva già sospeso il diniego della Regione, imponendo all’ente di riesaminare la domanda. La Regione, nonostante la censura, ha reiterato il rifiuto con motivazioni sostanzialmente identiche, costringendo la cittadina a presentare un nuovo ricorso. Fino alla sentenza di merito del 12 maggio scorso.
La sentenza n. 254/2026 afferma due principi che gli avvocati della ricorrente definiscono “di civiltà giuridica”. Il primo riguarda la soglia del 30%: quel limite non è un tetto massimo invalicabile, ma va considerato come soglia minima al di sotto della quale non si può scendere. Tradotto: le regioni non possono più usarlo come formula per respingere qualsiasi richiesta senza nemmeno esaminarla. La percentuale di pianificazione non sostituisce l’esame del fondo concreto.
Il secondo principio è quello che apre scenari inediti. La Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata dal TAR, ha affermato che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. La motivazione etica diventa dunque una base legittima su cui fondare la richiesta di esclusione dal territorio venatorio, senza dover dimostrare danni agricoli o recintare ettari di terreno.
Questo non significa che ogni richiesta verrà automaticamente accolta. La sentenza costringe la Regione a motivare il diniego con dati concreti legati al Piano Faunistico Venatorio: non basta più invocare la soglia del 30%, occorre dimostrare, fondo per fondo, perché l’esclusione di quell’area comprometterebbe gli obiettivi del piano. È uno spostamento sostanziale dell’onere della prova.
Questa sentenza fa il paio con quella del Consiglio di Stato n. 895/2026 sullo stesso argomento, e va oltre, affermando un principio generale a cui ora le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. Prese insieme, le due pronunce fissano un orientamento giurisprudenziale che vincola tutte le regioni italiane: nessuna potrà più rimandare al mittente le istanze di divieto venatorio senza un’istruttoria puntuale che valuti caso per caso l’impatto concreto sul piano faunistico.
Resta aperta la questione di fondo. La sentenza non tocca l’articolo 842 del codice civile, che rimane in vigore. Non istituisce un diritto assoluto a escludere la caccia dal proprio terreno, e non obbliga le regioni ad accogliere tutte le richieste. Quello che cambia è il perimetro entro cui le amministrazioni possono muoversi: le ragioni etiche del proprietario entrano formalmente nel procedimento, e l’eventuale diniego deve essere motivato con argomenti solidi.
Per chi è contrario alla caccia e possiede un terreno su cui oggi i cacciatori entrano liberamente, la strada per cambiare questa situazione si è fatta più percorribile.
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